Eco bonus
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno il decreto legge che proroga il bonus fiscale per i lavori nelle abitazioni finalizzati al Risparmio Energetico.
Dal 1° luglio 2013 la detrazione sale dal 55 al 65%. La scadenza e’ fissata al 31 dicembre 2015per le singole abitazioni e al 30 giugno 2015 per gli interventi sulle parti comuni dei condomini.
ECOBONUS: in versione super per un altro anno (con qualche esclusione)
Guadagna 10 punti percentuali (dal 55 al 65%) e 6 mesi di vita (fino al 31 dicembre 2015) la detrazione delle spese per il risparmio energetico delle singole abitazioni. Gli interventi agevolabili sono soprattutto quelli che riguardano l’involucro edilizio in grado a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia (coibentazioni, infissi termici ecc.). Sonoesclusi dalla maggiorazione gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e gliscalda-acqua a pompa di calore.
La proroga e’ di 1 anno (fino al 30 giugno 2015) se gli interventi riguardano interi edifici, cioe’ le parti comuni degli stabili condominiali o tutte le unita’ immobiliari di un condominio.
Ecco i principali requisiti dell’agevolazione.
Che cos’e’ |
Uno sconto dall’Irpef per le spese sostenute per interventi mirati al risparmio energetico nelle abitazioni, pari al: 55% fino al 30 giugno 2013; al 65% dal 1° luglio al 31 dicembre 2013 (al 30 giugno 2014 se si tratta di interventi sulle parti comuni degli stabili condominiali o su tutte le unita’ immobiliari di un condominio). L’importo dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall’anno successivo ed e’ detraibile (con rate di uguale importo) in 10 anni per tutti i contribuenti (a differenza del bonus 36%, non ci sono riduzioni di durata per gli over-75). |
Beneficiari |
Tutte le persone fisiche che possiedono un immobile a qualsiasi titolo (cioe’ i proprietari ma anche chi e’ in affitto o in usufrutto). |
Attivita’e spese ammesse |
Tutti gli interventi su immobili esistenti (quindi non sono agevolabili gli interventi sugli edifici in costruzione) per: La “riqualificazione energetica“, cioe’ quelli che incidono sulla prestazione energetica dell’edificio realizzando una maggior efficienza. L‘ isolamento termico degli edifici o parte di essi (singoli appartamenti) per le superfici opache verticali e orizzontali (coperture, pavimenti e pareti). L‘isolamento termico tramite la sostituzione di finestre e infissi. L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore e impianti geotermici “a bassa entalpia”, e relativo sistema di distribuzione. Questi interventi sono esclusi dalla detrazione con aliquota maggiorata del 65%. |
Procedura | Vanno inviati all’Enea per via telematica (www.acs.enea.it) entro 90 giorni dal termine dei lavori: una copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del Dm 19 febbraio 2007 – v. allegato allaguida); la scheda informativa (allegato E o F), relativa agli interventi realizzati. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009, solo se i lavori proseguono per piu’ periodi d’imposta, deve anche essere inviata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate (entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta) utilizzando l’apposito modello (scarica il pdf). Rimane sempre l’obbligo della comunicazione all’Enea.Tutti i pagamenti all’impresa che svolge i lavori devono avvenire tramite bonifico bancario dal quale risulti la specifica causale del versamento e il codice fiscale di entrambe le parti (in genere le banche hanno appositi moduli per questo tipo di bonifico). E’ importante conservare: |
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